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Fisco e Sport

Associazioni Sportive Dilettantistiche, l’affiliazione è la condizione basilare, ma non esclusiva, per usufruire dei benefici fiscali. A dirlo è la Corte di Cassazione.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29402 del 13 novembre 2019, ha fatto chiarezza in tema di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il caso:

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto da un’associazione sportiva, confermando la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ne aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006, emesso dopo il disconoscimento del regime agevolato, di cui alla legge n. 398/1991, previsto per le Asd.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia evidenziava che nell’anno 2006 l’associazione oggetto dell’accertamento fiscale non risultava iscritta al Registro Coni e rimarcava come le misure di cui all’articolo 1 della legge n. 398/1991 potevano applicarsi solo in caso di affiliazione a una federazione sportiva di categoria.
Pertanto, sentenziavano i giudici, non risultando l’associazione iscritta al Registro Coni nell’anno d’imposta 2006, la stessa risultava priva del diritto di fruire delle agevolazioni della legge n. 398/1991.

L’associazione in questione presenta ricorso per Cassazione con le seguenti contestazioni:

violazione o falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 398/1991, nonché la violazione dell’articolo 9-bis del Dl n. 417/1991, avendo i giudici di merito, erroneamente, ritenuto necessaria, per ottenere l’accesso al regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, l’iscrizione al registro del Coni, o l’affiliazione a federazione sportiva nazionale, ovvero a enti di promozione sportiva.

La parte ricorrente sosteneva che, a seguito di una prima enucleazione del regime tributario agevolato, previsto per le sole associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, purché appunto affiliate alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva, il legislatore, tramite il richiamato articolo 9-bis, aveva poi previsto l’estensione di tale regime a tutte le associazioni senza scopo di lucro, categoria alla quale dunque anche la ricorrente riteneva di potersi richiamare, pur in assenza del requisito dell’affiliazione.
La società, inoltre, evidenziava che, con la sentenza n. 17119/2003, la stessa Cassazione aveva precisato che per godere del regime fiscale agevolato non fosse necessaria l’iscrizione alle federazioni o agli Enti di promozione sportiva, bastando invece lo svolgimento di attività sportive senza scopo di lucro, in linea con quanto indicato nello statuto, e potendo, al limite, l’affiliazione alle federazioni sportive rilevare solo quale indice sintomatico dello svolgimento di particolari attività.

La Corte di Cassazione respinge, poiché infondate, le obiezioni sollevate.

I giudici della Suprema Corte evidenziano infatti che il regime fiscale di favore previsto dalla legge n. 398/1991 (modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’iva e semplificazione degli adempimenti contabili), trova applicazione, legge alla mano, solo verso quelle associazioni sportive dilettantistiche “affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”. Secondo la Corte il coordinamento tra la legge n. 398/1991 e il Dl n. 417/1991, articolo 9-bis, non può intendersi secondo la chiave di lettura avanzata dalla ricorrente.
Lo scopo perseguito dall’articolo 9-bis (peraltro successivamente abrogato dall’articolo 102, comma 2, lettera c, Dlgs n. 117/2017) era chiaramente quello di estendere il regime agevolato, previsto dalla legge 398 per le sole associazioni sportive dilettantistiche, a tutte le associazioni senza fini di lucro, avendo la nuova norma solo lo scopo di applicare il regime agevolato ad associazioni differenti (aventi cioè uno scopo statutario diverso da quello sportivo) rispetto a quelle già regolate dalla precedente disciplina.
Ma comunque questo non cambiava la disciplina prevista per le associazioni sportive.

Se, afferma la Corte, un’associazione sportiva non lucrativa, non affiliata ad una federazione o Ente di promozione sportiva (come imposto dalla legge 389 del 1991), fosse potuta rientrare nel disposto dell’articolo 9-bis (stante la natura non lucrativa delle associazioni sportive), si sarebbe finito per assegnare alla norma suindicata una finalità diversa da quella voluta dal legislatore, ovvero estendere ad altre associazioni il regime di favore previsto per le sportive, ma quello di abrogare il disposto di cui all’articolo 1 della legge n. 398/1991 [obiettivo chiaramente non presente ne nelle intenzioni del legislatore ne nel dato normativo].

La Corte ribadisce comunque che non è ammissibile sostenere l’irrilevanza dell’affiliazione.

Ciò premesso, la Corte ribadisce che anche laddove le associazioni abbiano ottenuto il riconoscimento del Coni, gli organi di controllo possono sempre appurare che l’associazione svolga effettivamente attività sportiva e non prettamente commerciale (Cassazione, 9614/2019).

In questo solco si muove anche la Commissione Tributaria della Toscana (Sent. n. 2493/1/2017) che afferma che è comunque incompatibile con la natura di associazione dilettantistica sportiva la prevalenza dell’offerta di servizi funzionali a una strategia di tipo commerciale, che nulla abbiano a che vedere con la promozione di specifici valori sportivi.

 

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