Il decreto legislativo n. 33/2025 ha introdotto una modifica importante per le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano col regime forfettario delle legge 398/1991. Il legislatore ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2026, l’art. 25 della legge 133/1999.
L’art. 25 della legge 133/1999, intitolato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”, conteneva due disposizioni particolarmente rilevanti per le realtà sportive che avevano optato per il regime agevolato della legge 398/1991:
- Il comma 3 permetteva alle ASD e SSD di beneficiare della detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, con un limite di due eventi all’anno e fino a un massimo di 51.645,69 euro (come stabilito dal DM 10/11/1999). Questa agevolazione riguardava sia l’IRES che l’IRAP e comprendeva anche i proventi ottenuti tramite raccolte pubbliche di fondi.
- Il comma 5 imponeva il divieto di utilizzare contanti per operazioni pari o superiori a 1.000 euro. Dal 1° gennaio 2016, il mancato rispetto di questo obbligo non comportava più la decadenza dal regime forfettario, ma solo l’applicazione di una sanzione amministrativa tra 250 e 2.000 euro, come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.
L’eliminazione del limite ai pagamenti in contanti è un dato positivo, anche perché viene eliminata una disparità di trattamento tra associazioni e persone fisiche in tema di limiti ordinari previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La cancellazione della possibilità di detassare i proventi di due eventi annuali, se da qui a gennaio 2026 non interverranno novità legislative, rappresenta una perdita importante. Questa misura agevolativa consentiva una pianificazione fiscale vantaggiosa.
