Il sodalizio sportivo deve rifiutarsi di acquisire, poiché irregolari e pertanto non idonei ad escludere eventuale responsabilità del Presidente, certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nel Decreto Balduzzi, ovvero medici specialisti in medicina dello sport o medici comunque iscritti alla Federazione medico sportiva italiana; pediatri e medici di medicina generale di libera scelta.
È necessario ricordare che il medico, oltre a sottoscrivere il certificato, deve apporvi il proprio timbro, utile a consentire l’identificazione del soggetto che lo ha rilasciato, nonché il compimento di tutte le verifiche del caso. Il certificato menzionato deve infatti essere redatto esclusivamente secondo il modello C previsto dal Decreto Balduzzi, senza ulteriori integrazioni e/o specificazioni e non può essere sostituito da altre certificazioni, apparentemente simili, di “buona salute”, di “sana e robusta costituzione”, nemmeno da quella “per attività ad elevato impegno cardiovascolare”, nonostante il rilascio di quest’ultima presupponga accertamenti molto più approfonditi.
Una nota esplicativa ha chiarito un’ulteriore questione, spesso controversa e foriera di dubbi per i sodalizi sportivi dilettantistici, ovvero la possibilità di accettare – con la stessa efficacia – un certificato di idoneità alla pratica agonistica attinente a sport differenti da quello per cui è richiesto, in alternativa di quello per attività non agonistica, muovendo dal presupposto del maggior numero e maggiore complessità degli esami necessari per il rilascio del primo “ il certificato per attività sportiva non agonistica può essere sostituito solo dal certificato di idoneità all’attività agonistica praticata in concreto.
Non può essere trascurato, infine, che se l’atleta (o l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minorenne), da un lato, ha l’onere di accertarsi che il documento risulti scritto in forma chiara e comprensibile e presenti la sottoscrizione del professionista (oltre all’apposizione del
timbro), dall’altro, ha il diritto di chiedere al medico il rilascio di una certificazione corrispondente alle normative in vigore.
Un preciso dovere di controllo della regolarità formale della certificazione (redazione conforme alle prescrizioni normative, esclusivamente da un medico “abilitato”) spetta al sodalizio sportivo, il quale è tenuto a rifiutare documenti non rispondenti alle disposizioni legislative.
Il D.M. 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, all’art. 3 dispone che “Nel caso in cui l’atleta praticati più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport” e (all’art. 4) in occasione degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all’allegato 2”.
La compilazione di tale modello prevede obbligatoriamente che il medico inserisca espressamente e chiaramente la data di avvenuta esecuzione dell’esame ECG. In proposito, merita di essere segnalato che, diversamente da quanto statuito nel Decreto Balduzzi secondo cui l’esame ECG deve essere effettuato almeno una volta nella vita (salve le specifiche eccezioni espressamente previste).
Di seguito il modello previsto dal decreto Balduzzi, si può accettare anche in forma diversa, ma deve contenere le stesse informazioni.

