Per una associazione sportiva dilettantistica (ASD) in regime agevolato della Legge 398/1991 vale quanto segue:
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I pagamenti a favore dell’ASD o i versamenti effettuati dall’ASD di importo pari o superiore a € 1.000,00 devono essere eseguiti tramite conto corrente bancario o postale intestato all’ente oppure tramite altre modalità idonee a garantire tracciabilità. Di conseguenza l’importo massimo di pagamenti in contanti che si può accettare o fare deve essere inferiore alla soglia di € 1.000,00.
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La disciplina generale sul contante (il famoso limite di € 5.000 in vigore da qualche anno) non si applica alle ASD sotto regime 398/91 che continuano a essere soggette alla soglia di € 1.000.
Novità in arrivo dal 2026
Con il D.Lgs. n. 33/2025 (“Testo unico in materia di versamenti e riscossione”), è prevista l’abrogazione dell’art. 25 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, che conteneva la norma speciale per ASD/SSD tra cui appunto il divieto/obbligo relativo ai contanti oltre 1.000 euro. Tale abrogazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. Salvo ulteriori modifiche normative, a partire dal 2026 le ASD/SSD potranno applicare la soglia generale di 5.000 euro (o quella che sarà vigente con l’arrivo del 2026) anziché la soglia speciale di 1.000 euro.
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Se la ASD effettua (o riceve) un pagamento/versamento in contanti pari o superiore a € 1.000 senza usare modalità tracciabili, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’D.Lgs. 471/1997 (art. 11), Con importi da circa € 250 a € 2.000.
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Vi è anche il rischio di applicazione della disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) nei casi più gravi: trasferimenti di contante o pagamenti sopra soglie generali, con sanzioni che possono arrivare a percentuali dall’1 % al 40 % dell’importo.
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Nota importante: la decadenza automatica dal regime 398/91 non è più prevista in caso di sola violazione del limite contanti (dal 1° gennaio 2016) per le ASD/SSD.

