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Modello Eas, c’è tempo fino al 31 ottobre per la regolarizzazione

Il modello EAS deve essere obbligatoriamente presentato all’Agenzia delle Entrate, tra gli altri, anche dalle associazioni sportive dilettantistiche per  poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Il modello deve essere presentato, per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione. Deve essere ripresentato anche quando cambiano i dati precedentemente comunicati. Il termine, in questo caso, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il relativo software.

Cosa fare se per dimenticanza o ignoranza non si è presentato il modello Eas? A tal proposito il Decreto Legge 16/2012 prevede che:

“non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
– effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 250 euro con codice tributo 8114 [cd. remissione in bonis].

La sanzione per la remissione in bonis non può essere oggetto di ravvedimento operoso e, a partire dall’11 giugno 2018, deve essere pagata esclusivamente con il modello F24 Elide.

In questo modo i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione dovuta.

Se la remissione in bonis viene attuata oltre il termine previsto, l’ente perde la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste fin tanto che non procede alla presentazione della comunicazione dovuta.

Come riportato nella Circolare 18/E/2018 risposta 7.7, infatti, “rimangono escluse dal regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del modello, ivi ricomprese quelle ricadenti nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene l’adempimento”.

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