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Fisco e Sport

La sostituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo


Per fine del mandato o per dimissioni può accadere che si renda necessario cambiare il presidente ed il Cda (Consiglio Direttivo) di una associazione. Sia essa sportiva dilettantistica, culturale, ricreativa o di promozione sociale.

Premessa: ogni statuto, ben redatto, (anche e soprattutto per poter correttamente sfruttare le agevolazioni fiscali previste dalla legge) DEVE prevedere “per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto … per la nomina degli organi direttivi dell’associazione” (art. 148 TUIR, co. 8). Va chiarito e ribadito che il Presidente o il legale rappresentante o i membri del Consiglio Direttivo di un “ente, associazione, circolo (o comunque lo si voglia chiamare) non ne sono i proprietari. Se proprio vogliamo utilizzare il concetto di proprietà, possiamo dire che questa appartiene a tutti i soci, ai quali spetta la scelta degli organi di amministrazione e gestione dell’ente, secondo le modalità indicate nello statuto.

Pur nelle diversità possibili tra i vari statuti va ricordato che i criteri cui debbono essere informati sono quelli di trasparenza, uguaglianza e democraticità.

Quali sono le cause più comuni che portano al cambio del Presidente di un’Associazione e del Consiglio Direttivo?
L’ipotesi normale dovrebbe essere la fine del mandato. Spesso, per le questioni più disparate, il cambio si rende necessario per le dimissioni. Quando un membro del Direttivo si dimette lo deve fare per iscritto con data certa. A volte possono sorgere situazioni di incompatibilità o di perdita dei requisiti previsti dallo statuto.

Alla sostituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo si procede mediante convocazione, a norma dello statuto sociale, dell’assemblea dei soci ai quali (purché maggiorenni) dovrà essere consentito il diritto di votare e di candidarsi.

Del cambio del presidente dell’associazione va data comunicazione alla agenzia delle entrate utilizzando il modello il modello specifico: AA5/6 se l’Ente ha solo codice fiscale oppure AA7/10, qualora l’Ente eserciti anche in via secondaria e sussidiaria attività commerciali marginali connesse a quelle istituzionali, essendo titolare anche di partita IVA (probabilmente in regime 398/91).

Analoghe comunicazioni vanno fatte a tutti quei soggetti con i quali l’associazione intrattiene rapporti. Se l’associazione ha un conto corrente, per esempio, il nuovo presidente o chi abbia il potere di operare sul conto dovranno depositare le loro firme.  Stessa cosa andrà fatta verso i gestori delle utenze o le federazioni o gli enti con il quali l’associazione intrattiene un rapporto di affiliazione.

I nuovi eletti assumeranno responsabilità solo ed esclusivamente per le obbligazioni sorte successivamente alla loro nomina. Per il pregresso continuano, anche cessata la carica, a rispondere gli ex amministratori.  Il Codice Civile, all’articolo 38 recita testualmente per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione“. Pertanto la responsabilità del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo permane non solo fintanto che il mandato è attivo, ma anche successivamente, limitatamente agli atti posti in essere negli anni di “amministrazione” dell’Associazione (Vedasi Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 16549/2019).

 

 

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