Gruppo Sportivo Italiano

Fisco e Sport

Cancellazione imposta di bollo per le ASD, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

[30 agosto 2019]
L’agenzia delle Entrate con le risposte n. 361, n. 360 e n. 356 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di imposta bollo.

Le ricevute rilasciate da una società sportiva dilettantistica sono certificazioni e non vanno tassate

Uno dei chiarimenti del “pacchetto bollo” forniti oggi dall’Agenzia delle entrate è contenuto nella risposta n. 361 e riguarda una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riconosciuta dal Coni, che usufruisce del regime speciale previsto dalla legge n. 398/1991.
La società precisa che fino ad oggi, per certificare i corrispettivi incassati per i servizi forniti agli associati, ha emesso apposita ricevuta assolvendo l’imposta di bollo.
Dal 1° gennaio 2019, però, con la modifica apportata all’articolo 27-bis della tabella allegata al Dpr n. 642/1972, anche le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal Coni, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo su atti, istanze, estratti, contratti, certificazioni, dichiarazioni e altri documenti.
A tal proposito la istante società chiede se tale agevolazione possa essere applicata anche alle ricevute rilasciate agli associati/tesserati e possa essere riconosciuta anche per i conti correnti.
L’Agenzia delle entrate conferma che le ricevute rilasciate dalle società sportive dilettantistiche vanno considerate certificazioni dei servizi erogati in favore degli associati/tesserati per l’importo versato dai beneficiari delle prestazioni e rientrano tra le ipotesi agevolative previste dall’articolo 27-bis.
Stesso principio anche per gli estratti del conto corrente perché, in base alla interpretazione della Agenzia delle Entrate, tra i documenti definiti dalla norma come “estratti” possono essere compresi anche quelli contenenti le informazioni relative alla gestione finanziaria del conto corrente.

Il testo completo della istanza e della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

To Top